Con un’interessante pronuncia (n. 2576/17 del 9.2.2017, VIII Sez., Dr.ssa Gaetano), il Tribunale di Roma affronta un caso di illegittima negoziazione di assegni circolari non trasferibili.
La vicenda, risolta positivamente per il terzo, originario beneficiario dei titoli, riguardava una fattispecie in cui alcuni assegni emessi in favore di una società erano stati trafugati, contraffatti e quindi incassati dai truffatori presso una banca.
La beneficiaria ha quindi citato in giudizio la banca negoziatrice per sentir riconoscere la sua responsabilità ai sensi dell’art. 43 Legge Assegni. La pronuncia ribadisce i principi consolidati in tema di responsabilità della banca nell’identificazione dell’effettivo beneficiario dell’assegno, tuttavia si distingue per un passaggio importante, perchè esclude che l’aver negoziato i titoli mediante la procedura di check truncation rappresenti una sorta di “esimente” per la negoziatrice.

La banca convenuta, infatti, si era difesa eccependo che la negoziazione con tale modalità comporta l’impossibilità per la trattaria (che in ultima analisi “autorizza” il pagamento, spostando le somme dal conto del conto del traente) di verificare l’integrità materiale del titolo e tutti i dati ivi riportati e dunque anche un’assenza di responsabilità per la negoziatrice. Difatti, con la check truncation, oggi adottata praticamente in tutte le negoziazioni, la negoziatrice semplicemente invia alla trattaria un flusso informatico di dati relativi all’assegno, tra cui però non c’è il nome del beneficiario. Se non riceve entro un certo termine un messaggio negativo, procede al versamento in favore di colui che si è presentato come beneficiario. Da qui la “facilità” di compiere una truffa, perchè il confronto non viene effettuato proprio sul dato più rilevante, ossia il nome del beneficiario.

La società attrice aveva sostenuto che tale sistema rappresentava una scelta organizzativa ed imprenditoriale autonoma delle banche, peraltro particolarmente rischiosa, e non le poteva essere “opposto”. Citava al riguardo diverse pronunce dell’Arbitro Bancario Finanziario che confermavano tale tesi. Ed anche il Tribunale di Roma ha fatto propria tale soluzione, affermando che “l’omessa materiale apprensione dei titoli da parte delle banche trattarie non esclude l’esigenza di realizzare meccanismi di controllo idonei ad assolvere all’obbligo di riscontrare l’identità dei presentatori dei titoli”.
Da qui l’accertamento della responsabilità e la condanna della banca negoziatrice a risarcire integralmente il beneficiario.

Mario Buonaiuto